Homepage     |     Login     |     Scrivici

 

 

ssociazione   ieristi   taliani
   
  Prossimi Appuntamenti :
   
 

 

ELETTRON 2009

23-24 MAGGIO

LATINA

 

   

AFI 2006 0nlus    

 E’ costituita con sede in   Castelnuovo di Porto    ( Roma )   Via  di Valleunga 37 b una  associazione per diffondere e divulgare la cultura tecnica e creativa  relativa ai  settori della ricezione amatoriale di radio e TV ,  della elettronica,  del  computer e dei vari  settori scientifici in genere oltre che al tempo libero, denominata  AFI 2006 onlus 

il funzionamento della associazione è regolato dallo statuto.

 Statuto

Premesse:

1 )  nel mese di ottobre 2006  delle persone che orbitavano nel settore fiere della elettronica  e simili avevano promosso la costituzione di  una associazione, a questa idea hanno aderito altri operatori  e visto i  risultati positivi ottenuti gli stessi operatori hanno deciso di dare figura giuridica alla associazione.

Chi ha promosso  questa iniziativa e chi ha aderito prima del  30 marzo 2007 prende  il nome di socio fondatore,  gli associati  che  aderiscono in seguito di   “   soci ordinari  “.  Risulta ovvio che i soci fondatori sono pure soci ordinari;  vi sono poi altre figure di socio che vengono specificate meglio in seguito.    Fa fede il libro soci. 

 2 )  Il presente statuto è immodificabile salvo l’esplicita volontà espressa da almeno i due terzi  di tutti gli associati soci ordinari e aventi diritto ad un voto intero.

 3 )  AFI sta per associazione fieristi italiani, dove  con il termine fierista si indicano tutte le persone che orbitano nel settore fiere e mostre mercato.

 4)  Viene organizzata  una associazione chiamata “ AFI 2006  onlus ”  senza fini di lucro, alla quale possono aderire  gli operatori abituali, enti compresi,  del settore  fieristico e mostre mercato radio ed elettronica, tempo libero, didattica e simili.

 5) Ogni quota sociale è unica e indivisibile.

  Articolo 1  Scopi o fini sociali.

 AFI  2006 vuole  anche essere l’elemento rappresentativo in tutte le sedi  dei soci  che agiscono come operatori  nei settori sopra menzionati; vuole fornire un supporto tecnico , legale e assistenziale a tutti gli iscritti ; diffondere la cultura tecnico scientifica con azioni diverse svolte singolarmente o unitamente ad altri soggetti, azioni come promuovere mostre, convegni o  eventi tali da destare l’interesse del pubblico ;  promuovere i rapporti  fra gli associati e gli enti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative conformi alla finalità di questa associazione.

 L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente citate, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione, in concomitanza di fiere ed altre manifestazioni potrà  ricorrere a campagne di sensibilizzazione, di raccogliere pubblicamente fondi  anche mediante offerte di beni di modesto valore o di servizi ai sovventori.

 Art. 2  i Soci

 Possono essere soci “ ordinari “ della associazione tutti gli operatori, sia persone fisiche che giuridiche le quali operino  nei settori sotto  elencati : tempo libero, didattica, radio, elettronica, computer, tecnico  scientifico e affini.           Possono divenire  soci  anche enti, organizzazioni e altre associazioni che operino nei citati settori, questi soci  prendono il nome di “ aderenti “.        Possono divenire soci anche persone fisiche o giuridiche che orbitano in detti settori anche se in maniera occasionale, solo per il tempo utile atto a conseguire un determinato obiettivo questi soci prendono il nome di “temporanei  “ .            I  soci “ aderenti, e temporanei “ pur essendo obbligati al presente statuto hanno  un  peso diverso nell’ambito della associazione, possono partecipare  alle assemblee   ma non hanno diritto di voto e  sono soggetti a norme specifiche riportate nel regolamento. 

L’ammissione dei  soci ordinari  avviene su domanda degli interessati e con  presentazione di almeno tre già soci.  La domanda su apposito modulo, corredata dalla ricevuta del versamento della  somma per l’iscrizione e con altre eventuali  quote và consegnata  al responsabile.    

Il socio ordinario, nuovo iscritto in regola con il pagamento delle quote associative, ottiene i  pieni diritti ad usufruire di tutti i benefici compreso il diritto di voto e di rappresentanza nella assemblea solo dopo un anno solare dalla  iscrizione  e dopo l’accettazione della domanda da parte del consiglio direttivo.

Le decisioni del consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazioni.

 L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti  i soci  al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi come da statuto. Si ritiene ovvio che il socio sia a  conoscenza delle norme dello statuto e del regolamento della associazione.

 La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi :

per dimissioni o  per delibera di esclusione  motivata del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità o dove si accerti che il socio  non svolga l’attività fieristica per più di tre anni consecutivi o  nel caso che il suo  comportamento sia lesivo  alla associazione, nel caso di gravi vicissitudini giudiziarie o per comportamenti tali che possano gettare discredito sulla categoria.  Per aver contravvenuto alle norme  ed obblighi del presente statuto o   nel caso che non versi le quote sociali di rinnovo  per due anni consecutivi.  In questo caso i diritti acquisiti dal socio sono temporaneamente sospesi fino al versamento di tutte le quote arretrate.   

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non può richiedere le quote versate.

La qualifica di socio può essere trasferita ad altri soggetti che ne abbiano le caratteristiche per eredità, per cessione  in qualsiasi forma della propria attività o della parte di essa inerente ai settori sopra riportati.    Con la cessione o trasferimento della propria qualifica  il socio decade automaticamente da tutti gli incarichi direttivi. L’accesso alle cariche direttive per il socio che si corruga al socio uscente deve essere    espresso dalla assemblea secondo statuto.

 Art. 3  vita sociale.

 La partecipazione dei soci tutti, nessuno escluso, alla elaborazione e alla gestione dei programmi e  delle attività sarà la prerogativa principale della vita associativa  in modo di permettere la massima forma di espressione democratica.

 Art. 4 Organo di governo o consiglio di amministrazione.

 L’associazione è articolata in tre rami:

1 ) L’assemblea generale formata da tutti i soci aventi diritto al voto;

2) il consiglio di amministrazione o consiglieri o direttivo;

3) il presidente e il segretario.

 Art.  5  Assemblea generale

 ll’assemblea generale possono partecipare tutti i soci qualificati come “ordinari “ che  hanno pieno diritto di voto mentre gli altri qualificati come  “ aderenti  e temporanei  “ valgono le norme del regolamento.

L’assemblea generale opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi direttivi, ed esercita costantemente la sua azione affinché tutte le attività siano coerenti sulle linee  stabilite nel presente statuto.

Provvede alla elezione dei “ consiglieri “  in ragione del   dieci per cento degli  iscritti dei soci

 “ordinari “ con un minimo di cinque.    Solo per i primi due mandati i consiglieri sono scelti fra una rosa di nomi proposti dai soci fondatori. La durata della carica è di anni tre. La carica di consigliere spetta  solamente a persone  fisiche.

L’assemblea generale stabilisce l’ammontare dei contributi annuali e della quota di iscrizione.      Delibera sul bilancio e rendiconto finanziario consuntivo e preventivo, qualora presentato e per tutto ciò che è demandato per legge o per statuto, come previsto dal codice civile.

 Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

 L’assemblea ordinaria si svolgerà nel mese di marzo in Gonzaga o luogo limitrofo in  uno dei giorni  che precedono  la fiera di Gonzaga, in prima convocazione in data da convenirsi e  in seconda convocazione il venerdì precedente all’ inizio alla  “ fiera della  Radio ed elettronica di Gonzaga “ o il giorno dopo sabato alla chiusura del padiglione fieristico.

L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo  su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e potrà svolgersi in qualsiasi luogo.

 Le assemblee sono convocate con annuncio esposto presso la sede sociale almeno 7 giorni prima,  per  avviso anche con mezzi telematici  e con l’affissione  di avvisi e manifesti in almeno tre fiere svolte in date precedenti.

Nell’avviso sono riportate date, ore e luogo, nonché gli argomenti di cui  deliberare.

 L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza pari alla metà più  uno dei presenti.

 In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza sugli argomenti all’ordine del giorno,  che non implichino le modifiche al presente statuto. 

Le delibere prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci ad osservarle  anche se assenti, astenuti o contrari al voto.

 Ogni socio  ordinario ha diritto ad un solo voto ma può rappresentare per delega fino a tre altri soci, che sottoscrivendo la delega  approvano in pieno l’operato del rappresentante.

L’assemblea è presieduta dal presidente o dal socio più anziano,  viene scelto un segretario e si  vota per alzata di mano, ma su richiesta motivata  si può  procede ad uno scrutinio segreto.

Il verbale deve essere redatto dal segretario letto e sottoscritto prima di lasciare il luogo dove s’è tenuta l’assemblea stessa.

E’ possibile, su richiesta di almeno dieci soci  convocare un notaio per redigere il verbale della assemblea.

 Art. 6   Consiglio direttivo

  I consiglieri, formano il consiglio direttivo,  eleggono il presidente, il vice presidente  e il segretario.  L’elezione del presidente e del segretario può essere demandata alla assemblea.

Il segretario deve essere scelto solo fra i membri del consiglio mentre  il presidente e il vicepresidente possono  anche essere scelti fra tutti gli iscritti.

Il presidente sentiti i consiglieri conferisce le deleghe necessarie per il corretto  funzionamento,  in particolar modo sono  necessari  un economo, un  cassiere,  un responsabile relazioni con gli organizzatori fiere e altre figure  non meglio specificate. Tutti gli iscritti possono essere scelti per queste cariche.         Solo per i primi due mandati le cariche di segretario e di presidente sono attribuite dai soci fondatori.

Tutte le cariche sociali decadono automaticamente ogni 3 anni al termine del mandato. o per dimissione o dopo due anni dalla cessazione della abituale attività di operatore settore fiere.

  Art. 7  Poteri attribuiti agli amministratori e ai consiglieri.

 Il presidente rappresenta l’associazione in tutti i rapporti con il mondo esterno, ed  è  il garante di tutti gli iscritti.  Sentiti i consiglieri conferisce le deleghe per il funzionamento di AFI 2006.  Controfirma tutti gli atti amministrativi e può porre il veto, motivandolo, su qualsiasi atto redatto dal segretario o da altri delegati.

 Il segretario coadiuvato dai vari consiglieri e da altri soci delegati provvede alla gestione della associazione.

  Art 8 Delle quote sociali.

 Due sono gli adempimenti economici a carico  del socio:

la quota di iscrizione, quota che può essere adeguata secondo parametri e situazioni di mercato;

la quota annuale di rinnovo associazione, il cui  ammontare è stabilito dal consiglio direttivo e approvato dalla assemblea.

 Gli utili  derivanti  da particolari accordi o sconti concessi dagli organizzatori di fiere o da altre fonti concorrono a formare l’utile di esercizio il cui ammontare viene devoluto a fini sociali.

  Art 9   Varie e diverse.

 Entro sei mesi dalla costituzione i soci si impegnano ad approvare il regolamento di attuazione utile al funzionamento della associazione. Questo regolamento non dovrà contenere norme in contrasto con lo statuto e potrà di volta in volta essere modificato e adeguato secondo le esigenze dalla assemblea.

 Il socio sia ordinario, che aderente che temporaneo, non può adire ad azioni legali nei confronto della  associazione, per qualsiasi controversia.

 Il socio non può adire ad azioni legali contro altri soci per controversie  derivanti dall’essere associato.  Per redimere le controversie fra soci, questi si impegnano a rispettare le decisioni nate da una corte arbitrale di tre persone scelte fra i soci, uno almeno consigliere e gli altri due indicati singolarmente dalle parti in questione

 “ AFI “ nel caso che promuovesse  eventi o manifestazioni tecnico culturali può fornire un contributo economico ai partecipanti per il rimborso spese documentate.

 I consiglieri, nonché i membri eletti come presidente o segretario non ricevono nessun compenso, hanno diritto ad un adeguato rimborso delle spese che  opportunamente documentate, devono sostenere per lo svolgimento della loro opera.

Un socio che sia presente ad eventi fieristici con diverse ditte anche se le stesse fanno capo completamente a lui, se vuole essere tutelato per tutte le sue ditte o attività o posizioni verserà tante quote quante sono le posizioni

 E’ fatto salvo il principio di incompatibilità fra la figura di espositore, e quella  di organizzatore di eventi o fiere in proprio ,  dove la sua posizione di socio deve essere inquadrata nella categoria relativa.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Homepage     |     Statuto     |     Elenco Associati     |     Eventi     |     Area Riservata     |     Contatti
Copyright © 2006 A.F.I. - Associazione fieristi Italiani