
AFI 2006 0nlus
E’ costituita con sede in Castelnuovo
di Porto ( Roma ) Via di Valleunga 37 b una associazione
per diffondere e divulgare la cultura tecnica e creativa
relativa ai settori della ricezione amatoriale di radio e TV
, della elettronica, del computer e dei vari settori
scientifici in genere oltre che al tempo libero, denominata AFI
2006 onlus
il funzionamento della associazione è
regolato dallo statuto.
Statuto
Premesse:
1 ) nel mese di ottobre 2006 delle
persone che orbitavano nel settore fiere della elettronica e
simili avevano promosso la costituzione di una associazione, a
questa idea hanno aderito altri operatori e visto i risultati
positivi ottenuti gli stessi operatori hanno deciso di dare
figura giuridica alla associazione.
Chi ha promosso questa iniziativa e chi
ha aderito prima del 30 marzo 2007 prende il nome di socio
fondatore, gli associati che aderiscono in seguito di “
soci ordinari “. Risulta ovvio che i soci fondatori sono pure
soci ordinari; vi sono poi altre figure di socio che vengono
specificate meglio in seguito. Fa fede il libro soci.
2 ) Il presente statuto è
immodificabile salvo l’esplicita volontà espressa da almeno i
due terzi di tutti gli associati soci ordinari e aventi diritto
ad un voto intero.
3 ) AFI sta per associazione fieristi
italiani, dove con il termine fierista si indicano tutte le
persone che orbitano nel settore fiere e mostre mercato.
4) Viene organizzata una associazione
chiamata “ AFI 2006 onlus ” senza fini di lucro, alla quale
possono aderire gli operatori abituali, enti compresi, del
settore fieristico e mostre mercato radio ed elettronica, tempo
libero, didattica e simili.
5) Ogni quota sociale è unica e
indivisibile.
Articolo 1
Scopi o fini sociali.
AFI 2006 vuole anche essere
l’elemento rappresentativo in tutte le sedi dei soci che
agiscono come operatori nei settori sopra menzionati; vuole
fornire un supporto tecnico , legale e assistenziale a tutti gli
iscritti ; diffondere la cultura tecnico scientifica con azioni
diverse svolte singolarmente o unitamente ad altri soggetti,
azioni come promuovere mostre, convegni o eventi tali da
destare l’interesse del pubblico ; promuovere i rapporti fra
gli associati e gli enti pubblici o privati per la realizzazione
di iniziative conformi alla finalità di questa associazione.
L’associazione non potrà svolgere
attività diverse da quelle espressamente citate, ad eccezione di
quelle direttamente connesse e comunque non in via prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi
l’associazione, in concomitanza di fiere ed altre manifestazioni
potrà ricorrere a campagne di sensibilizzazione, di raccogliere
pubblicamente fondi anche mediante offerte di beni di modesto
valore o di servizi ai sovventori.
Art. 2 i Soci
Possono essere soci “ ordinari “ della
associazione tutti gli operatori, sia persone fisiche che
giuridiche le quali operino nei settori sotto elencati : tempo
libero, didattica, radio, elettronica, computer, tecnico
scientifico e affini. Possono divenire soci anche
enti, organizzazioni e altre associazioni che operino nei citati
settori, questi soci prendono il nome di “ aderenti “.
Possono divenire soci anche persone fisiche o giuridiche
che orbitano in detti settori anche se in maniera occasionale,
solo per il tempo utile atto a conseguire un determinato
obiettivo questi soci prendono il nome di “temporanei “ .
I soci “ aderenti, e temporanei “ pur essendo
obbligati al presente statuto hanno un peso diverso
nell’ambito della associazione, possono partecipare alle
assemblee ma non hanno diritto di voto e sono soggetti a
norme specifiche riportate nel regolamento.
L’ammissione dei soci ordinari avviene
su domanda degli interessati e con presentazione di almeno tre
già soci. La domanda su apposito modulo, corredata dalla
ricevuta del versamento della somma per l’iscrizione e con
altre eventuali quote và consegnata al responsabile.
Il socio ordinario, nuovo iscritto in
regola con il pagamento delle quote associative, ottiene i
pieni diritti ad usufruire di tutti i benefici compreso il
diritto di voto e di rappresentanza nella assemblea solo dopo un
anno solare dalla iscrizione e dopo l’accettazione della
domanda da parte del consiglio direttivo.
Le decisioni del consiglio direttivo
sono inappellabili e non necessitano di motivazioni.
L’appartenenza all’associazione ha
carattere libero e volontario, ma impegna tutti i soci al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi
come da statuto. Si ritiene ovvio che il socio sia a conoscenza
delle norme dello statuto e del regolamento della associazione.
La qualifica di socio può venir meno
per i seguenti motivi :
per dimissioni o per delibera di
esclusione motivata del consiglio direttivo per accertati
motivi di incompatibilità o dove si accerti che il socio non
svolga l’attività fieristica per più di tre anni consecutivi o
nel caso che il suo comportamento sia lesivo alla
associazione, nel caso di gravi vicissitudini giudiziarie o per
comportamenti tali che possano gettare discredito sulla
categoria. Per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del
presente statuto o nel caso che non versi le quote sociali di
rinnovo per due anni consecutivi. In questo caso i diritti
acquisiti dal socio sono temporaneamente sospesi fino al
versamento di tutte le quote arretrate.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo
di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio
sociale e non può richiedere le quote versate.
La qualifica di socio può essere
trasferita ad altri soggetti che ne abbiano le caratteristiche
per eredità, per cessione in qualsiasi forma della propria
attività o della parte di essa inerente ai settori sopra
riportati. Con la cessione o trasferimento della propria
qualifica il socio decade automaticamente da tutti gli
incarichi direttivi. L’accesso alle cariche direttive per il
socio che si corruga al socio uscente deve essere espresso
dalla assemblea secondo statuto.
Art. 3 vita
sociale.
La partecipazione dei soci tutti,
nessuno escluso, alla elaborazione e alla gestione dei programmi
e delle attività sarà la prerogativa principale della vita
associativa in modo di permettere la massima forma di
espressione democratica.
Art. 4 Organo
di governo o consiglio di amministrazione.
L’associazione è articolata in tre
rami:
1 ) L’assemblea generale formata da
tutti i soci aventi diritto al voto;
2) il consiglio di amministrazione o
consiglieri o direttivo;
3) il presidente e il segretario.
Art. 5
Assemblea generale
ll’assemblea generale possono
partecipare tutti i soci qualificati come “ordinari “ che hanno
pieno diritto di voto mentre gli altri qualificati come “
aderenti e temporanei “ valgono le norme del regolamento.
L’assemblea generale opera le scelte
fondamentali, delibera sull’operato degli organi direttivi, ed
esercita costantemente la sua azione affinché tutte le attività
siano coerenti sulle linee stabilite nel presente statuto.
Provvede alla elezione dei “ consiglieri
“ in ragione del dieci per cento degli iscritti dei soci
“ordinari “ con un minimo di cinque.
Solo per i primi due mandati i consiglieri sono scelti fra una
rosa di nomi proposti dai soci fondatori. La durata della carica
è di anni tre. La carica di consigliere spetta solamente a
persone fisiche.
L’assemblea generale stabilisce
l’ammontare dei contributi annuali e della quota di
iscrizione. Delibera sul bilancio e rendiconto finanziario
consuntivo e preventivo, qualora presentato e per tutto ciò che
è demandato per legge o per statuto, come previsto dal codice
civile.
Le assemblee dei soci possono essere
ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria si svolgerà nel
mese di marzo in Gonzaga o luogo limitrofo in uno dei giorni
che precedono la fiera di Gonzaga, in prima convocazione in
data da convenirsi e in seconda convocazione il venerdì
precedente all’ inizio alla “ fiera della Radio ed elettronica
di Gonzaga “ o il giorno dopo sabato alla chiusura del
padiglione fieristico.
L’assemblea straordinaria è convocata
dal consiglio direttivo su richiesta di almeno un terzo dei
soci aventi diritto al voto e potrà svolgersi in qualsiasi
luogo.
Le assemblee sono convocate con
annuncio esposto presso la sede sociale almeno 7 giorni prima,
per avviso anche con mezzi telematici e con l’affissione di
avvisi e manifesti in almeno tre fiere svolte in date
precedenti.
Nell’avviso sono riportate date, ore e
luogo, nonché gli argomenti di cui deliberare.
L’assemblea sia ordinaria che
straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto,
e delibera con la maggioranza pari alla metà più uno dei
presenti.
In seconda convocazione l’assemblea,
sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a
maggioranza sugli argomenti all’ordine del giorno, che non
implichino le modifiche al presente statuto.
Le delibere prese in conformità dello
statuto obbligano tutti i soci ad osservarle anche se assenti,
astenuti o contrari al voto.
Ogni socio ordinario ha diritto ad un
solo voto ma può rappresentare per delega fino a tre altri soci,
che sottoscrivendo la delega approvano in pieno l’operato del
rappresentante.
L’assemblea è presieduta dal presidente
o dal socio più anziano, viene scelto un segretario e si vota
per alzata di mano, ma su richiesta motivata si può procede ad
uno scrutinio segreto.
Il verbale deve essere redatto dal
segretario letto e sottoscritto prima di lasciare il luogo dove
s’è tenuta l’assemblea stessa.
E’ possibile, su richiesta di almeno
dieci soci convocare un notaio per redigere il verbale della
assemblea.
Art. 6
Consiglio direttivo
I consiglieri, formano il consiglio
direttivo, eleggono il presidente, il vice presidente e il
segretario. L’elezione del presidente e del segretario può
essere demandata alla assemblea.
Il segretario deve essere scelto solo
fra i membri del consiglio mentre il presidente e il
vicepresidente possono anche essere scelti fra tutti gli
iscritti.
Il presidente sentiti i consiglieri
conferisce le deleghe necessarie per il corretto funzionamento,
in particolar modo sono necessari un economo, un cassiere,
un responsabile relazioni con gli organizzatori fiere e altre
figure non meglio specificate. Tutti gli iscritti possono
essere scelti per queste cariche. Solo per i primi due
mandati le cariche di segretario e di presidente sono attribuite
dai soci fondatori.
Tutte le cariche sociali decadono
automaticamente ogni 3 anni al termine del mandato. o per
dimissione o dopo due anni dalla cessazione della abituale
attività di operatore settore fiere.
Art. 7
Poteri attribuiti agli amministratori e ai consiglieri.
Il presidente rappresenta
l’associazione in tutti i rapporti con il mondo esterno, ed è
il garante di tutti gli iscritti. Sentiti i consiglieri
conferisce le deleghe per il funzionamento di AFI 2006.
Controfirma tutti gli atti amministrativi e può porre il veto,
motivandolo, su qualsiasi atto redatto dal segretario o da altri
delegati.
Il segretario coadiuvato dai vari
consiglieri e da altri soci delegati provvede alla gestione
della associazione.
Art 8 Delle
quote sociali.
Due sono gli adempimenti economici a
carico del socio:
la quota di iscrizione, quota che può
essere adeguata secondo parametri e situazioni di mercato;
la quota annuale di rinnovo
associazione, il cui ammontare è stabilito dal consiglio
direttivo e approvato dalla assemblea.
Gli utili derivanti da particolari
accordi o sconti concessi dagli organizzatori di fiere o da
altre fonti concorrono a formare l’utile di esercizio il cui
ammontare viene devoluto a fini sociali.
Art 9 Varie
e diverse.
Entro sei mesi dalla costituzione i
soci si impegnano ad approvare il regolamento di attuazione
utile al funzionamento della associazione. Questo regolamento
non dovrà contenere norme in contrasto con lo statuto e potrà di
volta in volta essere modificato e adeguato secondo le esigenze
dalla assemblea.
Il socio sia ordinario, che aderente
che temporaneo, non può adire ad azioni legali nei confronto
della associazione, per qualsiasi controversia.
Il socio non può adire ad azioni legali
contro altri soci per controversie derivanti dall’essere
associato. Per redimere le controversie fra soci, questi si
impegnano a rispettare le decisioni nate da una corte arbitrale
di tre persone scelte fra i soci, uno almeno consigliere e gli
altri due indicati singolarmente dalle parti in questione
“ AFI “ nel caso che promuovesse
eventi o manifestazioni tecnico culturali può fornire un
contributo economico ai partecipanti per il rimborso spese
documentate.
I consiglieri, nonché i membri eletti
come presidente o segretario non ricevono nessun compenso, hanno
diritto ad un adeguato rimborso delle spese che opportunamente
documentate, devono sostenere per lo svolgimento della loro
opera.
Un socio che sia presente ad eventi
fieristici con diverse ditte anche se le stesse fanno capo
completamente a lui, se vuole essere tutelato per tutte le sue
ditte o attività o posizioni verserà tante quote quante sono le
posizioni
E’ fatto salvo il principio di
incompatibilità fra la figura di espositore, e quella di
organizzatore di eventi o fiere in proprio , dove la sua
posizione di socio deve essere inquadrata nella categoria
relativa.
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